Dal 1° gennaio 2023 entrano in vigore i nuovi obblighi per i produttori di imballaggio a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.116 del 3 settembre 2020 in recepimento delle nuove regole UE sugli imballaggi che hanno reso l’etichettatura obbligatoria. Costoro hanno l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.
Vedi anche Tabella riassuntiva classificazione imballaggi per etichettatura prodotti Veneta Imballaggi S.r.l.
Cosa dice il decreto |
Rif Legge o FAQ conai |
Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la numerazione prevista dalla Decisione 97/129/CE; |
DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 – Titolo II – Gestione degli imballaggi, comma 3.1, lettera “c”
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Circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 17 maggio 2021 |
L’Abbreviazione è facoltativa |
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L’indicazione può avvenire con etichettatura, stampa o, per imballaggi neutri, con indicazioni su Documenti di trasporto o altri supporti digitali |
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Deve essere indicata la natura degli imballaggi utilizzati per l’imballo dei nostri prodotti. Non è necessario indicare la natura delle etichette di identificazione in quanto non separabili manualmente. |
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Per i materiali composti da più polimeri utilizzare la numerazione 7 |
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Per le abbreviazioni si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo. |
Imballaggi non contemplati
Imballaggi da riciclo |